Consenso
Quando il trattamento si basa sul consenso dell’interessato, il titolare deve sempre essere in grado di dimostrare che l'interessato lo ha prestato.
Il GDPR indica alcune condizioni (art. 7):
- se il consenso è reso nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile;
- è espresso con un atto in cui l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano; non è ammesso il consenso tacito o presunto, per esempio su moduli con caselle già spuntate;
- è revocabile in qualunque momento; prima di esprimere il consenso, l'interessato è informato di ciò.
Quando il trattamento riguarda le categorie particolari di dati personali, il consenso deve essere esplicito; lo stesso vale nel caso di decisioni basate su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione.