Formazione extra rete formativa
In base a quanto disposto dal D.I. n. 402/2017, Allegato 1 articolo 1.2, gli specializzandi possono effettuare un periodo di formazione in strutture non appartenenti alla rete formativa sia in Italia che all’estero, per un periodo massimo di 18 mesi, nell’arco della carriera di specializzazione. Le strutture italiane possono essere pubbliche o private, accreditate e contrattualizzate con il SSN.
L’iter da seguire per autorizzare la formazione extra rete formativa è il seguente:
- Il Direttore della Scuola di Specializzazione invia alla struttura esterna la richiesta di accoglimento dello specializzando, utilizzando il format per lo svolgimento di attività extra rete formativa (allegato 1) insieme all’accordo per regolamentare l’attività dello specializzando (allegato 2), compilato per la parte di competenza della Scuola.
- La struttura ospitante compila l’accordo per la parte di propria competenza, lo sottoscrive e lo rimanda al Direttore della Scuola.
- Il Direttore della Scuola sottopone l’accordo al parere del Consiglio della Scuola.
- L’Ufficio Scuole di Specializzazione Sanitarie provvede a sottoporre la delibera del Consiglio della Scuola al Consiglio di Dipartimento per l’approvazione; il Direttore del Dipartimento sottoscrive l’accordo, che verrà restituito all’Ufficio Scuole di Specializzazione Sanitarie.
- L’Ufficio Scuole di Specializzazione Sanitarie provvede ad inoltrare l’accordo alla struttura ospitante, preventivamente protocollato.
Visti i passaggi necessari per l’approvazione si consiglia di iniziare l’iter con congruo anticipo rispetto alla data di inizio frequenza (almeno 3 mesi prima).
MODULISTICA
All. 1 - Lettera di richiesta_extra_rete_formativa