Decreto Calabria (Legge 30 dicembre 2018, n. 145)
Ai sensi del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, articolo 14, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa delle Scuole di Specializzazione, possono conferire fino al 31 dicembre 2026 incarichi individuali a tempo determinato, ai medici specializzandi regolarmente iscritti che, a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, siano utilmente collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita. Il conferimento di tali incarichi è successivo alla definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificata dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56. I medici specializzandi possono essere assunti anche in mancanza del suddetto accordo, decorsi novanta giorni dalla richiesta inviata dalla Regione all’Università (Decreto Legge del 30 marzo 2023, n. 34). Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l’attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un’altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I medici specializzandi restano iscritti alla Scuola di Specializzazione universitaria e non hanno diritto al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.
L’Università degli Studi di Ferrara ha sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna, insieme alle altre Università regionali, l’Accordo generale per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. L’assunzione può essere effettuata purché l'Unità Operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata, ai sensi dell’art. 43 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368. Questa materia è regolamentata, oltreché dall’Accordo richiamato, dalla normativa nazionale e dalle linee guida dell’Osservatorio regionale sulla formazione specialistica, che definiscono tempi e modalità dell’assunzione.
In riferimento alla necessità di sostenere l'esame di profitto per il passaggio all'anno successivo si rimanda alle circolari del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 12779 del 8 luglio 2024 e prot. n. 14137 del 29 luglio 2024, che sanciscono l'obbligatorietà da parte degli Atenei della valutazione delle attività formative teoriche acquisite dagli specializzandi contrattualizzati ai sensi della Legge n. 145/2018 "Decreto Calabria", al fine del superamento dell'anno di corso.
L’Università degli Studi di Ferrara ha inoltre stipulato analoghi accordi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le seguenti Regioni e Province italiane:
- Provincia Autonoma di Trento
- Regione Basilicata
- Regione Calabria
- Regione Campania
- Regione Friuli Venezia Giulia
- Regione Marche
- Regione Lazio
- Regione Liguria
- Regione Lombardia
- Regione Piemonte
- Regione Sicilia
- Regione Umbria
- Regione Veneto