Trasferimenti

Regolamento delle Scuole di Specializzazione Sanitarie

Articolo 15 - Trasferimento

  1. Le richieste di trasferimento degli specializzandi da altri Atenei o verso altri Atenei sono ammissibili a condizione che la posizione amministrativa e formativa risulti regolare.
  2. Il trasferimento degli specializzandi da altri Atenei o verso altri Atenei è ammesso solo tra Scuole di Specializzazione della stessa tipologia ed è consentito solo dopo il primo anno di corso, previa ammissione all’anno successivo. Non sono consentiti trasferimenti in corso d’anno, cioè durante la frequenza di un anno di corso.
  3. Il trasferimento verso altro Ateneo degli specializzandi è consentito previo nulla osta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione interessate degli Atenei di provenienza e di destinazione. Nel caso in cui il contratto sia finanziato con risorse regionali o di altri enti pubblici e/o privati, è necessario anche il parere favorevole dell’ente finanziatore. La domanda di trasferimento deve essere presentata dallo specializzando almeno due mesi prima dell’inizio del nuovo anno di corso.
  4. Il trasferimento da altro Ateneo è consentito previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione dell’Ateneo di destinazione e a seguito di richiesta da effettuarsi al Direttore della Scuola di destinazione e all’ufficio dell’amministrazione centrale di destinazione almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo anno di corso.
  5. Il trasferimento in uscita degli specializzandi è consentito solo in presenza di documentati gravi motivi personali o di salute dello specializzando, in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.

L'istanza è soggetta all'imposta di bollo ed è previsto il pagamento di un contributo attualmente pari ad €. 100,00. (Regolamento Studentesse e Studenti artt. 30 e 31)

Moduli

Modulo per trasferimento in uscita

Modulo per trasferimento in ingresso