Provvedimenti in caso di copiatura durante una prova di esame di profitto
In conformità a quanto previsto dal Regolamento Studentesse e Studenti (artt. 47-48)
Si ricorda che la copiatura da parte di uno studente durante una prova di esame di profitto rientra tra i comportamenti contrari ai principi della deontologia studentesca e, più in generale, ai principi etici della comunità universitaria. Lo studente, infatti, è tenuto a comportarsi in maniera onesta ed eticamente corretta, attenendosi alle eventuali norme di comportamento e alle prescrizioni stabilite dal docente all'inizio della prova d’esame.
La violazione dei doveri di comportamento da parte degli studenti, implica una responsabilità disciplinare, la cui giurisdizione viene esercitata da apposita commissione ai sensi dell’art. 58 dello Statuto di Ateneo. In tal caso, i provvedimenti applicabili, in proporzione alla gravità e reiterazione dei fatti, sono i seguenti (art. 48 comma 4 Regolamento Studentesse e Studenti):
a) ammonizione;
b) interdizione temporanea da una o più attività formative, ivi compreso il tirocinio;
c) esclusione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi;
d) sospensione temporanea dall'Università, per un periodo non superiore a 7 anni.
Le suddette sanzioni vengono registrate nella carriera scolastica dello studente (art. 48 comma 11 Regolamento Studentesse e Studenti).
In caso di copiatura, generalmente, spetta al docente anche nella sua qualità di pubblico ufficiale valutare se sia sufficiente ammonire lo studente e/o invalidare la sua prova di esame senza ulteriori conseguenze, ovvero se il comportamento sia meritevole di segnalazione alla apposita commissione disciplinare per gli studenti.
Nulla-osta a che i singoli docenti possano adottare dei provvedimenti contestuali e diretti nei casi sopra richiamati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allontanamento immediato dall'aula o interrogazione orale al posto o in aggiunta a quella scritta), purché questi ultimi non si sostanzino in un provvedimento disciplinare che rimane prerogativa della apposita commissione.
Si ritiene infine opportuno segnalare che, allorquando la copiatura si sostanzi nella riproduzione del lavoro altrui durante esercitazioni, compiti a casa o altre prove valide ai fini del computo del voto finale dell'esame, è altresì configurabile l’ipotesi di plagio.