Ordine degli Ingegneri

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L’Ordine è un ente pubblico non economico facente capo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Visto il REGIO DECRETO 23 Ottobre 1925, n. 2537 “Regolamento per le professioni d’Ingegnere e di  Architetto” e precisamente quanto prevede il CAPO I “Dell’albo” all’Art. 1, in ogni provincia è  costituito l’Ordine degli Ingegneri, avente sede nel comune capoluogo. 

In base al Dpr.328/2001 (Capo IX- Ingegneri, art.45 - Sezioni e titoli professionali) nell'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B.  Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: civile e ambientale; industriale; dell'informazione. 

Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: 

agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale; agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale; 

agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione. 

Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: 

agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior; agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior; agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior. 

L’Ordine professionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia. 

Compiti istituzionali dell’Ordine professionale 

Compiti istituzionalmente attribuiti dalla normativa di riferimento all’Ordine sono:

  • La Formazione, revisione e pubblicazione dell’Albo dei professionisti iscritti;
  • La tutela del titolo e dell’esercizio professionale;
  • La definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti (tassa d’iscrizione) per il  funzionamento dell’Ordine e del CNI;
  • L’amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di  un conto consuntivo annuale;
  • L’organizzazione aggiornamento professionale continuo del professionista;
  • L’elaborazione di pareri, che fossero richiesi dalla Pubbliche amministrazioni, su argomenti  attinenti la professione.

La funzione disciplinare è attribuita al Consiglio di Disciplina istituito presso l’Ordine. 

Organi istituzionali dell'Ordine 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, alla data del 17 maggio 2021, annovera 1175 iscritti (di cui 1146 sez. A e 29 della sez. B).
Gli iscritti eleggono il Consiglio dell'Ordine costituito da 11 Consiglieri, al cui interno vengono eletti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere. La legale  rappresentanza dell’Ordine pertiene al Presidente. 

Gestione dell’Ordine professionale – condivisione con gli iscritti 

La gestione dell’Ordine professionale viene condivisa con gli iscritti attraverso l’Assemblea degli iscritti  che è preposta principalmente all'approvazione del bilancio; presso l’Ordine degli Ingegneri della  provincia di Ferrara sono organizzate 2 assemblee degli iscritti per anno, una durante il mese di  giugno e l’altra nel mese di dicembre. 

Commissioni consultive 

Il Consiglio dell’Ordine è affiancato da Commissioni consultive costituite secondo specifiche  competenze. Compito delle Commissioni è fornire supporto al Consiglio su particolari tematiche, fare  da referenti con i professionisti iscritti che svolgono le stesse attività professionali, promuovere forum  su temi d’interesse per la categoria. 

Normativa di riferimento 

L’Ordine professionale è un ente pubblico non economico avente la finalità pubblicistica di garantire  la qualità delle attività svolte dai professionisti.
L’Ordine professionale è regolamentato dai seguenti  provvedimenti:

  • Legge 24 giugno 1923 n. 1395, recante “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli  Ingegneri e degli Architetti;
  • R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, recante “Approvazione del regolamento per le professioni  d’ingegnere e di architetto”;
  • Legge 25 aprile 1938 n.897, recante “Norme sulla obbligatorietà di iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”;
  • DL Luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382, recante “Norme sui consigli degli ordini e collegi e  sulle commissioni centrali professionali”;
  • DL Presidenziale 21 giugno 1946 N.6, recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”
  • DM 1 ottobre 1948, recante “Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per  la trattazione dei ricorsi davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”;
  • DPR 5 giugno 2001 n.328, recante “Modifica ed integrazione della disciplina dei requisiti per  l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché  della disciplina dei relativi ordinamenti”;
  • DL 8 luglio 2005 n.169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della  composizione degli organi di ordini professionali”;
  • DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,  a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”. 

Per richiedere appuntamenti dedicati è possibile scrivere a cultura@ordingfe.it