Trasferimenti
Regolamento delle Scuole di Specializzazione Sanitarie
Articolo 15 - Trasferimento
- Le richieste di trasferimento degli specializzandi da altri Atenei o verso altri Atenei sono ammissibili a condizione che la posizione amministrativa e formativa risulti regolare.
- Il trasferimento degli specializzandi da altri Atenei o verso altri Atenei è ammesso solo tra Scuole di Specializzazione della stessa tipologia ed è consentito solo dopo il primo anno di corso, previa ammissione all’anno successivo. Non sono consentiti trasferimenti in corso d’anno, cioè durante la frequenza di un anno di corso.
- Il trasferimento verso altro Ateneo degli specializzandi è consentito previo nulla osta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione interessate degli Atenei di provenienza e di destinazione. Nel caso in cui il contratto sia finanziato con risorse regionali o di altri enti pubblici e/o privati, è necessario anche il parere favorevole dell’ente finanziatore. La domanda di trasferimento deve essere presentata dallo specializzando almeno due mesi prima dell’inizio del nuovo anno di corso.
- Il trasferimento da altro Ateneo è consentito previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione dell’Ateneo di destinazione e a seguito di richiesta da effettuarsi al Direttore della Scuola di destinazione e all’ufficio dell’amministrazione centrale di destinazione almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo anno di corso.
- Il trasferimento in uscita degli specializzandi è consentito solo in presenza di documentati gravi motivi personali o di salute dello specializzando, in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.
L'istanza è soggetta all'imposta di bollo ed è previsto il pagamento di un contributo attualmente pari ad €. 100,00. (Regolamento Studentesse e Studenti artt. 30 e 31)