Congedo parentale
La madre e il padre, medici in formazione specialistica, possono usufruire del congedo parentale facoltativo, anche in forma cumulativa, entro il dodicesimo anno di vita della figlia o del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale).
I genitori possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente e in modalità frazionata a giorni, ma non in modalità oraria. Ad ogni modo, la madre può richiedere il congedo parentale facoltativo solo dopo aver fruito del congedo di maternità obbligatorio, mentre il padre può usufruirne solo dopo la nascita del figlio.
Il periodo di congedo parentale facoltativo è pari ad un massimo di dieci mesi complessivi tra i due genitori. In caso di parto plurimo il diritto al congedo parentale spetta per un massimo di dieci mesi per ciascun figlio. Nell’ambito dei suddetti limiti complessivi di coppia, il diritto di astensione facoltativa spetta:
- alla madre per un periodo massimo - continuativo o frazionato - di sei mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre per un periodo massimo - continuativo o frazionato - di sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo massimo di dieci mesi.
La richiesta di congedo parentale, firmata dal Direttore della Scuola, dovrà essere inoltrata all’Ufficio Rapporti con Enti Sanitari con un preavviso di almeno cinque giorni dall’inizio del periodo di astensione richiesto.