Informazioni relative a situazioni contrattuali incompatibili
Per la durata della formazione al medico specializzando è inibito l’esercizio di attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dal Decreto Legge del 30 marzo 2023 n. 34, all’articolo 12, comma 2, così come modificato dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56, in cui si stabilisce che, fino al 31/12/2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del Decreto Legge del 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.
Si ricorda inoltre che il medico in formazione specialistica, esclusi i titolari di posti riservati al SSN, ove al momento dell’immatricolazione sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato dall’ente di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni dall’impiego. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il medico specializzando può partecipare ai corsi di formazione specifica in medicina generale solo una volta terminato il corso di specializzazione o rinunciando al corso stesso.
La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto.