Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA)
L’accertamento dell’eventuale Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) sarà effettuato tenendo conto del punteggio ottenuto dai candidati nella prova d’ammissione.
In particolare, tale obbligo aggiuntivo sarà definito sulla base di una statistica effettuata con i risultati conseguiti nella prova parziale di Cultura generale e ragionamento logico dai candidati che risulteranno vincitori nella formulazione della prima graduatoria.
Il criterio che definisce tale carenza è indicato nel Percorso formativo (ex Manifesto) quadro B1a.
Gli studenti con Obbligo Formativo aggiuntivo (OFA) dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di recupero, organizzato dalla Struttura competente allo scopo di colmare le carenze formative iniziali evidenziate.
La mancata attestazione del recupero dell’obbligo formativo aggiuntivo non consente allo studente l'iscrizione regolare ad anni successivi al primo, pertanto chi non avrà assolto il proprio obbligo sarà iscritto in qualità di fuori corso nell’anno accademico successivo.
L’obbligo formativo aggiuntivo non ha alcuna influenza sul numero dei crediti che lo studente deve conseguire nel suo percorso di studio né sulla media dei voti: la verifica infatti non produce una valutazione; una volta assolto l’obbligo, inoltre, non si acquisiscono crediti.
Lo studente ha l’obbligo di assolvere l’OFA non oltre la chiusura della sessione straordinaria degli esami del primo anno.