Procedura riconoscimento attività lavorativa (dal 1 Aprile 2018)
In merito al Riconoscimento di Attività Lavorativa come Crediti di tipo F (Tirocini e stage), il Consiglio delibera che:
● Lo studente/la studentessa che svolge attività lavorativa può richiedere il riconoscimento come crediti di tipo F, qualora non abbia già svolto un tirocinio formativo autorizzato dal CdS o altra attività di tipo F, di attività svolte presso enti pubblici e privati di ricerca o aziende ed in linea con gli sbocchi occupazionali e i profili professionali previsti dal quadro A2.a della Scheda SUA del Corso di Laurea;
● L’attività deve essere documentata e certificata dal datore di lavoro unitamente all’ammontare delle ore di lavoro prestate e deve essere stata svolta in maniera continuativa e in data non anteriore a tre anni dal momento della richiesta; la documentazione allegata deve dimostrare una fattiva partecipazione dello studente e dettagliare il ruolo da lui svolto nell’ambito lavorativo presso cui ha prestato servizio;
● la domanda di riconoscimento sarà valutata dalla Commissione Crediti di CdS attraverso l’analisi della relazione dettagliata presentata dal candidato/candidata, nella quale lo stesso/la stessa indicherà il ruolo svolto e sottolineerà la pertinenza al corso di studi (ovvero l’insegnamento o gli insegnamenti più attinenti alle attività svolte durante l’attività lavorativa). Lo studente/la studentessa potrà essere convocato/a per una breve presentazione di approfondimento;
● lo studente/la studentessa interessato/a, che ritiene di essere in possesso dei requisiti sopra descritti, può chiedere indicazioni al Docente Responsabile dei Crediti F.
L’istanza di riconoscimento, in marca da bollo, deve essere presentata dallo studente/dalla studentessa al proprio Ufficio Carriera, secondo gli Allegati alla presente delibera.
Tale istanza potrà essere presentata solo dal momento dell’iscrizione al 3° anno e solo quando lo studente avrà maturato in carriera almeno 87 cfu A+B.
La Commissione Crediti del CdS propone al Consiglio di Corso di Studi la valutazione in merito entro 30 giorni dall’istanza stessa.
Il voto riconosciuto sarà pari alla media pesata del candidato al momento della delibera.
Si specifica che il limite quantitativo riconoscibile per attività lavorativa, non può superare i 12 cfu complessivi tra corsi di I e di II livello. (Nota Miur del 29/4/2011, n 1063).
ALLEGATI (Moduli da presentare all’ Ufficio Carriera con una marca da bollo):
● Modello dichiarazione azienda
Tali indicazioni saranno comunicate agli studenti e pubblicate sul sito di CdS con decorrenza dal 1 Aprile 2018.